Emergenza PSA ORDINANZA N. 5/2024 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana. Comunicazione.

La presente per informare che in data 4 ottobre 2024 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233, l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5 del 2 ottobre 2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” scaricabile dal Sito della Regione Piemonte al seguente all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2024-10/ordinanza_5_2024_gu_233.pdf
Nelle more dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di adeguamento alle disposizioni contenute nella sopra citata Ordinanza, si invitano i soggetti in indirizzo, ognuno per le parti di rispettiva competenza, a porre in essere ogni azione atta ad assicurare l’attuazione di quanto disposto negli articoli di seguito riportati afferenti all’attività venatoria:
Art.3 - (Depopolamento dei cinghiali selvatici nella Zona CEV)
1. Laddove è stato attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche è individuata, a ridosso delle anzidette barriere, in funzione dell’analisi del rischio, una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili fino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una “zona bianca”, in combinazione con altre misure, al fine di arrestare la diffusione della PSA.
2. Nella Zona CEV è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
3. (...)
4. (…)
5. L’elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV verrà reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.


Art. 4 - (Depopolamento dei cinghiali selvatici)
1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile el'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale.
2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale.
Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
3. (…)
4. (...)
5. (…)
6. (…)
7. (…)
8. (…)
9. (…)
10. (…)
11. (…)
Per ciò che attiene alle novità introdotte nell’Ordinanza 5/2024 in merito alle attività di controllo faunistico del cinghiale, svolte ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, gli Istituti Venatori e gli operatori abilitati faranno riferimento alle Province ed alla CMTO competenti per territorio.
Si precisa, infine, che l’Ordinanza n. 5/2024 non prevede più la deroga all’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi." il quale al comma 1 prevede espressamente che: "[…] Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia [...]".