La presente per informare che in data 4 ottobre 2024 è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233, l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5 del 2 ottobre 2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” scaricabile dal Sito della Regione Piemonte al seguente all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2024-10/ordinanza_5_2024_gu_233.pdf
Nelle more dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di adeguamento alle disposizioni contenute nella sopra citata Ordinanza, si invitano i soggetti in indirizzo, ognuno per le parti di rispettiva competenza, a porre in essere ogni azione atta ad assicurare l’attuazione di quanto disposto negli articoli di seguito riportati afferenti all’attività venatoria:
Art.3 - (Depopolamento dei cinghiali selvatici nella Zona CEV)
1. Laddove è stato attuato il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali ovvero la costruzione di ulteriori barriere fisiche è individuata, a ridosso delle anzidette barriere, in funzione dell’analisi del rischio, una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili fino ad un massimo di 10 km per lato (internamente ed esternamente) in cui effettuare il depopolamento per la costituzione di una “zona bianca”, in combinazione con altre misure, al fine di arrestare la diffusione della PSA.
2. Nella Zona CEV è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L’attività venatoria verso le altre specie è consentita sulla base delle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
3. (...)
4. (…)
5. L’elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV verrà reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.


Art. 4 - (Depopolamento dei cinghiali selvatici)
1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile el'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale.
2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale.
Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
3. (…)
4. (...)
5. (…)
6. (…)
7. (…)
8. (…)
9. (…)
10. (…)
11. (…)
Per ciò che attiene alle novità introdotte nell’Ordinanza 5/2024 in merito alle attività di controllo faunistico del cinghiale, svolte ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, gli Istituti Venatori e gli operatori abilitati faranno riferimento alle Province ed alla CMTO competenti per territorio.
Si precisa, infine, che l’Ordinanza n. 5/2024 non prevede più la deroga all’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi." il quale al comma 1 prevede espressamente che: "[…] Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia [...]".

  • CACCIA SELEZIONE CINGHIALE 🐗  
  • Dal 01/09/2024 30/01/2025 il prelievo sarà autorizzato nei giorni di LUNEDI’, GIOVEDI’ E SABATO.

 

  • PRELIEVO CAPRIOLO MASCHIO ADULTO 🦌
    II° TURNO - dal 17/08/2024 al 19/09/2024
  • dal 01/09 al 19/09 nei giorni di lunedì, giovedì e sabato.

Si comunica che in esecuzione del decreto del Presidente del TAR, l'attività venatoria alle specie: MORETTA, PERNICE BIANCA, COTURNICE E FAGIANO DI MONTE è SOSPESA.

L'attività venatoria per tutte le altre specie può proseguire secondo le modalità nel calendario venatorio regionale 2024/2025.

In data 9 settembre  2024 è stato emanato il regolamento di attuazione n° 2024/2425 che modifica le zone di restrizione definite dal regolamento n° 2024/2187 del 27 agosto 2024 anche per il Piemonte,  pervenuto dal Settore Prevenzione, Salute Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il regolamento è scaricabile al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402425&qid=1726042299815

il particolare si comunica che:

i seguenti comuni passano da zona indenne a zona di restrizione I:

Provincia di ALESSANDRIA: Camino, Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Pontestura, Sala Monferrato, Solonghello, Treville, Villamiroglio, Morano sul Po, Coniolo, Serralunga di Crea;

Provincia di VERCELLI: Alice Castello, Balocco, Borgo d'Ale, Buronzo, Cigliano, Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo, Livorno Ferraris, Moncrivello, Palazzolo Vercellese, Rovasenda, Saluggia, San Giacomo Vercellese;

Provincia di TORINO: Azeglio, Cossano Canavese, Maglione, Verrua Savoia, Settimo Rottaro, Villareggia, Borgomasino, Piverone;

Provincia di BIELLA: Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Gifflenga, Massazza, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Villanova Biellese, Viverone, Zimone;

I seguenti comuni passano da zona di restrizione I a zona di restrizione III:

Provincia di VERCELLI: Trino, Lignana, Sali Vercellese, Quinto Vercellese, Olcenengo, Crova, Desana, Tronzano Vercellese, Ronsecco, San Germano Vercellese, Salasco, Casanova Elvo, Tricerro, Oldenico, Rive, Pertengo, Costanzana, Collobiano, Santhià.

I seguenti comuni passano da zona indenne a zona di restrizione III:

Provincia di VERCELLI: Bianzè

Si informa che in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 della Commissione, del 16 Aprile 2024 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039

 

Il Reg. in questione è reperibile al link sotto riportato"

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401171

Il corso partirà martedì 22/10/2024.

Se interessati, troverete il modulo di iscrizione nella sezione modulistica, oppure potete contattare la segreteria.

Grazie 

 

Si comunica che il comitato di gestione, con delibera n.46 del 26/06/2024 ha approvato l'adesione alla preapertura nelle modalità descritte dal CV 2024/2025:

nelle giornate del 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 e 14 settembre, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura il 16 gennaio nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, della L. 157/1992 


colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

Nella sezione modulistica troverete la richiesta per la partecipazione da presentare all'atc.

 

In tutto il territorio di competenza ATCCN3 sono stati immessi:

- 1100 starne

- 1100 pernici rosse

-1000 fagiani.

si comunica che la Giunta regionale con DGR n. 5-52 del 26.7.24 ha approvato:

 di inserire all’interno del “Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte anni 2024- 2029” di cui alla D.G.R. 27 maggio 2024 n. 18-8635 quale allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’individuazione dei distretti sunicoli di maggiore rilevanza come individuati dall’allegato alla DGR 15 Aprile 2024 n. 17-8431/2024/XI.

si ricorda la scadenza del 31/03/2024 per il versamento della quota di ammissione come CONFERMANTE.

Per le nuove/ulteriori ammissioni,  la presentazione della domanda deve pervenire entro e non oltre il 15 maggio, mentre la scadenza per il pagamento è 31 luglio.

Le domande sono nella sezione MODULISTICA

Si comunica che in data odierna la Giunta Regionale ha approvato i seguenti piani:

PERNICE ROSSA 150
STARNA 150
VOLPE 150

nella sezione modulistica troverete i moduli dei tagliandini.

Si ricorda la scadenza del 31/07/2024 quale termine ultimo per procedere con il pagamento della quota di ammissione ai cacciatori che hanno presentato domanda di nuova/ulteriore ammissione entro il 15/05.

Grazie 

OGGETTO: Interpretazione dell’allegato A) della l.r 5/2018 con riferimento alla scadenza della tassa regionale di concessione all’esercizio dell’attività venatoria qualora difforme dalla
scadenza della tassa di concessione governativa di porto d’armi.


La disciplina regionale (tabella A) allegata alla legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria", prevede una tassa di 100 euro per l’abilitazione all’esercizio
venatorio da corrispondere annualmente. La succitata tabella prescrive che “il versamento della tassa annuale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso caccia (euro 173,16) ed ha validità di un anno dalla data di rilascio
della concessione governativa. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della
tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
Tale disposizione ha creato al Settore scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte di singoli cacciatori e degli organismi di gestione venatoria (Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini.
Concessionari di aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie).
In particolare la disposizione che genera richieste di pareri e interpretazioni riguarda il capoverso della disposizione richiamata “Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra
la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.”
Lo scrivente Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, al fine di dare agli organismi di gestione venatoria un’interpretazione uniforme, anche alla luce dell’apertura
della stagione venatoria 2024-2025, ha sottoposto al Settore Giuridico Affari Istituzionali e Processi di Delega della Regione, un quesito relativo all’interpretazione dell’allegato A) della l.r 5/2018 con
riferimento alla scadenza della tassa regionale di concessione all’esercizio dell’attività venatoria qualora difforme dalla scadenza della tassa di concessione governativa di porto d’armi.
Il Settore Giuridico Affari Istituzionali e Processi di Delega osserva che al fine di rispondere al quesito in oggetto occorre richiamare la normativa relativa al porto d’armi da caccia e
all’abilitazione all’esercizio venatorio:
“Si può osservare preliminarmente che l’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) stabilisce che “la
licenza di porto di fucile per uso caccia, è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza” (comma 1), ha una durata di 6 anni (rectius 5 anni) e può essere rilasciata su domanda del titolare (comma 9). Per tale licenza è dovuta una tassa di rilascio e di rinnovo annuale così come previsto dall’art 5 tariffa del D.P.R 641/1972 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”). La nota 1 al sopracitato articolo stabilisce che “agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quello di emanazione, prima dell’uso
dell’arma; la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma, e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso”
Per l’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’articolo 12 comma 12 della L. 157/1992, è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di appartenenza. La l.r
5/2018 recepisce all’articolo 13 comma 1bis il tesserino di abilitazione di cui alla normativa nazionale. In riferimento all’abilitazione di cui sopra l’allegato A alla l.r 5/2018 prevede il pagamento di una tassa regionale di rilascio e di rinnovo. Stabilisce che il pagamento di tale tassa debba essere
effettuato in concomitanza con il pagamento della tassa statale di rilascio e rinnovo del porto d’armi. Nel caso di difformità relative alla scadenza delle due tasse la validità del versamento della
tassa regionale è procrastinato fino alla scadenza della tassa statale.
Da ciò si deduce che per poter effettuare l’attività venatoria è necessaria la compresenza di due titoli
abilitativi:
• licenza per il porto di fucile uso caccia rilasciata dallo Stato
• abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria rilasciata dalla Regione
Il presupposto per l’efficacia dei due titoli abilitativi è il pagamento annuale della rispettiva tassa. Indi per cui prorogando l’efficacia del pagamento si proroga anche l’efficacia del titolo
abilitativo di cui il pagamento è presupposto. Il legislatore, qualora vi siano difformità tra le due scadenze, ha previsto una proroga della validità della tassa regionale fino alla scadenza della tassa
statale, ciò allo scopo di riallineare le due scadenze senza gravare il cacciatore di un doppio pagamento della tassa regionale, per poter esercitare un’attività che necessita della compresenza
dei due titoli per i quali le tasse sono dovute. Superato il disallineamento delle due tasse con la proroga di quella regionale vi sarà sovrapposizione tra le due scadenze e si potrà procedere con i pagamenti congiunti così come disposto dalla normativa.”.


Conclusioni:
Applicando quanto sopra esposto si può concludere che: Se la tassa inerente la licenza di porto d’armi ha come scadenza il 14/07/2023 e la tassa per l’abilitazione regionale all’attività venatoria ha
come scadenza il 14/02/2023, al fine di allineare la scadenza tra i due titoli bisogna prorogare la scadenza della tassa regionale dal 14/02/2023 al 14/07/2023. Qualora tuttavia sia intervenuto il
pagamento della tassa regionale in data 15/02/2023, l’esigenza di allineare le scadenze deve essere contemperata con quella di non gravare il cacciatore di un doppio pagamento nel corso dell’anno.
Da ciò deriva eccezionalmente l’applicazione della scadenza annuale della tassa regionale al 14/02/2024 con possibilità per il cacciatore di proseguire l’attività fino alla scadenza annuale della
tassa statale, che sarà il 14/07/2024, senza un nuovo pagamento.
Nel caso opposto si può concludere che: Se la tassa per l’abilitazione regionale all’attività venatoria ha come scadenza il 14/07/2023 e la tassa inerente la licenza di porto d’armi ha come scadenza il
14/02/2023, qualora sia intervenuto il pagamento inerente la licenza di porto d’armi in data 15/02/2023, l’esigenza di allineare le scadenze comporta l’applicazione della scadenza annuale
della tassa regionale al 15/02/2024.

STIAMO ORGANIZZANDO CORSO PER ATTUATORI (BIOREGOLATORI) + CORSO BIOSICUREZZA CON L'ASL.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA 

Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte) -  anni 2024-2029" con D.G.R. del 27 maggio 2024 n. 18-8635, si invitano Codesti Istituti Venatori a dare adeguata pubblicità, del PRIU Piemonte, attraverso i propri siti internet.

A tale scopo lo scrivente Settore ha inserito il sopra citato documento nella pagina "Contenimento della Peste Suina Africana" del Portale istituzionale della Regione Piemonte al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2024-06/priu_all_dgr_18-8635_del_27_maggio_2024.pdf

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Ordinanza 19 febbraio 2024, n. 1


Proroga delle misure di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste suina
africana 24 agosto 2023 n. 5, avente ad oggetto “Misure di controllo ed eradicazione della peste
suina africana”.
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste
suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall’art. 29
del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75 e, in particolare, gli artt. 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott.
Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 9/2022;
Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente
«Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
31 agosto 2023;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali
trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che,
quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata
di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate
malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A
in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato
(UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione
della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce
misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f),
h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in
materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00004562 del 20/02/2024
*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del
Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato
alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e
successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di
suini selvatici del 12 dicembre 2022;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al citato decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario
per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1° luglio
2023;
Visto il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni
Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana
(PSA). Anni 2023-2028, trasmesso dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana alle Regioni e P.
A. con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, così come modificato
dall’art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana;
Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario
straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e
urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate
e finalità perseguite;
Considerato, inoltre, che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo
anche un andamento discontinuo con l’insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali
da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale;
Tenuto conto dell’imminente termine di validità delle disposizioni contenute nella citata Ordinanza del 24
agosto 2023, n. 5;
Sentiti il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;
Considerato il persistere di casi di positività alla PSA nei suidi selvatici, accertati e confermati attraverso
diagnosi di laboratorio dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti;
Rilevato che l’adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile, attraverso una adeguata gestione e un
coordinamento delle attività legate al contenimento dell’emergenza, un’applicazione più incisiva delle misure
utili a contrastare la diffusione e la persistenza della malattia da Peste Suina Africana.
Ritenuto necessario, pertanto, di prorogare la validità delle misure contenute nella citata Ordinanza, ai fini del
controllo e del monitoraggio della filiera suinicola e di preservare l’equilibrio della fauna selvatica;
DISPONE:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le misure disposte con l’ordinanza del 24 agosto 2023, n. 5, avente ad oggetto “Misure di controllo ed
eradicazione della Peste Suina Africana” sono prorogate fino al 31 marzo 2024.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla regione Sardegna ai sensi dell’articolo 2,
comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, modificato dall’art. 29 della legge, 10 agosto 2023,
n. 112.
2. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione, è immediatamente comunicata alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole Regioni interessate ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio
2022, n. 9, così come modificato dall’art. 29 della Legge, 10 agosto 2023, n. 112 e sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 19 febbraio 2024


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Dott. Vincenzo Caputo*

Facendo seguito all'Art. 2 (Obblighi di segnalazione) dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA), che recita "(…) Chiunque rinvenga esemplari di suini
selvatici morti e/o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle autorità competenti locali (ACL) deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'autorità
competente stessa (...)".
Tenuto conto di quanto riportato nell'obbiettivo specifico (OS6) del PRIU Piemonte 2024-2029 per le aree indenni, in cui è richiesto di "prevedere l'attivazione di percorsi di formazione/sensibilizzazione".
Considerato che il Piano di eradicazione 2024 della Regione Piemonte prevede tra le azioni da mettere in atto per il raggiungimento dell'obbiettivo di eradicazione della malattia sul territorio, quella
relativa all'informazione, contemplando "(…) campagne di sensibilizzazione dei cittadini che hanno l'obbiettivo di far comprendere la rilevanza sanitaria della malattia e di incrementare segnalazione e
raccolta delle carcasse dei cinghiali morti (…)".
Con la presente si invitano i Sig.ri destinatari della presente nota a dare massima diffusione presso i propri iscritti e/o utenti dell'importanza della tempestiva segnalazione alle autorità localmente competenti (Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali, guardie venatorie, Servizi veterinari delle ASL) di ritrovamenti di carcasse, anche parzialmente predate o putrefatte, cinghiali morti e/o feriti, anche a seguito di incidenti stradali, al fine di contrastare la diffusione della pesta suina africana (PSA) sul territorio provinciale.
Certi della Vostra preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Alessandro Risso